Beni complessi

Si intende per beni complessi quelli realizzati con le acquisizioni di più beni e servizi effettuate presso diversi fornitori. Innanzitutto, come citato nel punto 3 del gruppo 1, l’impianto gode del beneficio fiscale anche nel caso in cui i singoli componenti provengano da fornitori diversi.

Alcuni chiarimenti di rilievo effettuati dall’AdE (712/2021, 336/2022, 355/2022) negli anni sono i seguenti:

  1. le “attrezzature e gli oneri accessori” sono ammessi al beneficio fiscale, anche se non riconducibili ad alcuna delle categorie dei beni indicati nell’allegato A), “a patto che costituiscano dotazione ordinaria del bene agevolabile e siano indispensabili per il funzionamento del macchinario”
  2. nell’alveo degli “oneri accessori di diretta imputazione” possono ritenersi ammissibili anche quelli relativi a “piccole opere murarie” necessarie per l’istallazione di un macchinario presso il sito aziendale quali, ad esempio, “quelle relative alla realizzazione del basamento per l’ancoraggio del bene”, nei limiti in cui tali opere non presentino una consistenza volumetrica apprezzabile e, quindi, non assumano natura di ‘costruzioni’ ai sensi della disciplina catastale
  3. i costi sostenuti debbano essere ripartiti tra i diversi periodi di imposta agevolabili – e assoggettati alla disciplina vigente pro tempore – facendo riferimento all’acquisto di ciascun bene e di ciascun eventuale servizio ad esso correlato (se qualificabile come “onere accessorio”), secondo le regole generali della competenza fiscale previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR
  4. Si ricorda che la verifica della condizione degli acconti in misura pari almeno al 20 per cento (necessaria al fine di individuare la disciplina concretamente applicabile) va condotta avendo riguardo al costo complessivo dei beni e dei servizi correlati previsto nel contratto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Torna in alto