In relazione all’applicazione della disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali di cui all’articolo 1, commi 185-197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si ricorda che per il 2020 “le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 197”, anche attraverso scrittura indelebile o apposito timbro.
Inoltre, sempre per i beni acquistati dal 2020 va effettuata da parte dell’azienda una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al solo fine di valutare l’andamento delle misure agevolative, all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it
La dicitura 4.0 da riportare su fatture e DDT varia pertanto a seconda della Legge di Bilancio di competenza:
- Per il 2020 la L. 160/2019: “Bene destinato alle agevolazioni di cui ai commi da 184 a 194 di cui all’art. 1 della legge 10/2019, nel rispetto delle condizioni di cui alla legge 232/2016 (art. 1 comma 195 della legge 160/2019)”;
- Per il 2021 la L. 178/2020: “Bene destinato alle agevolazioni di cui ai commi da 1054 a 1058 di cui all’art. 1 della legge 178/2020, nel rispetto delle condizioni di cui alla legge 232/2016 (art. 1 comma 1062 della legge 178/2020)”;
- Per il 2022 la L. 234/2021: “Bene destinato alle agevolazioni di cui ai commi da 1054 a 1058-ter di cui all’art. 1 della legge 178/2020, così come modificata dalla legge 234/2021, nel rispetto delle condizioni di cui alla legge 232/2016 (art. 1 comma 1062 della legge 178/2020)”.
- Per il 2023 e il 2024 la L.197/2022: “Bene destinato alle agevolazioni di cui ai commi da 1054 a 1058-ter di cui all’art. 1 della legge 178/2020, così come modificata dalle leggi 234/2021 e 197/2022, nel rispetto delle condizioni di cui alla legge 232/2016 (art. 1 comma 1062 della legge 178/2020)”.
- Per il 2025 la L. 207/2024: “Bene destinato alle agevolazioni di cui ai commi da 1054 a 1058-bis di cui all’art. 1 della legge 178/2020, così come modificata dalla legge 234/2021 e dalla legge 207/2024, nel rispetto delle condizioni di cui alla legge 232/2016” dal 01/01/2025.”
- Dal 2026 la L. 199/2025: “Bene agevolabile ai sensi dell’articolo 1, commi 427-436, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026).”
La dicitura richiesta in fattura per il bonus investimenti va inserita anche nei DDT, ma non nel verbale di collaudo o interconnessione. La risposta a interpello 270 del 18/05/2022 dell’Agenzia delle Entrate fornisce tale indicazione in relazione agli “altri documenti” richiamati dalla disposizione agevolativa.