Data di effettuazione dell’investimento e di fruizione dell’incentivo

Per individuare la data di effettuazione dell’investimento, si può fare riferimento alle regole previste dall’articolo 109 del Tuir, ai sensi del quale:

  • per i beni acquistati in proprietà: rileva la data di consegna o spedizione o quella in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà;
  • per i beni acquisiti in leasing: rileva la data di consegna al locatario;
  • per i contratti di appalto: rileva la data in cui l’opera (o frazione) viene accettata (data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, data in cui l’opera o porzione di essa risulta verificata ed accettata dal committente);
  • per i beni realizzati in economia: rilevano i costi sostenuti nel periodo agevolato.

Qualora il contratto di acquisizione preveda in particolare la cessione di beni non standardizzati prodotti sulla base di specifiche richieste tecniche definite dell’acquirente (i cosiddetti “beni complessi”), esso risulterebbe inquadrabile, secondo la Corte di Cassazione nella sentenza n. 7624/2013, nella fattispecie del “contratto di appalto”, in quanto caratterizzato dalla prevalenza del “fare” sul “dare”, con volontà delle parti contraenti di attribuire maggiore importanza al processo produttivo del bene piuttosto che al suo trasferimento.

Pertanto, ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione dell’investimento realizzato tramite contratto di appalto, il momento di ultimazione del servizio è in tal caso di regola individuato nel momento di “accettazione senza riserve” dell’opera dell’appaltatore da parte del committente che, solitamente, coincide con la positiva esecuzione del collaudo finale.

A determinare il “diritto” a una determinata aliquota è quindi la data dell’effettuazione dell’investimento, mentre l’interconnessione serve solo ad “abilitare” la fruizione effettiva dell’incentivo. Nel caso di interconnessione di un bene in un anno successivo a quello in cui lo si è acquistato, il comma 191 della legge di bilancio 2020 stabilisce esplicitamente che, nel caso in cui l’interconnessione dei beni avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, “è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante ai sensi del comma 188”, cioè utilizzando intanto il credito d’imposta al 6% per i beni strumentali non 4.0. È lo stesso meccanismo che era in vigore con l’iperammortamento: finché non si interconnetteva il bene, si fruiva del superammortamento e poi si recuperava l’incentivo completo dopo l’interconnessione.

In ogni caso, la circostanza che l’interconnessione possa avvenire anche in un periodo d’imposta successivo non può estendersi fino a ricomprendere “qualsiasi” periodo d’imposta; ciò in quanto la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall’impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente (risposta n.71/2022 dell’ADE).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Torna in alto