Il D.M. 4 maggio 2026, insieme ai relativi allegati che ne costituiscono parte integrante, definisce le modalità attuative della disciplina prevista dall’articolo 1, commi da 427 a 436, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.
La misura introduce una maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti in beni strumentali nuovi destinati alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, purché gli investimenti siano completati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.
I beni che possono beneficiare dell’agevolazione sono riconducibili a tre principali categorie.
Beni materiali
I beni materiali agevolabili sono individuati nell’Allegato 4 della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025, che riprende e aggiorna il precedente Allegato A della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Rientrano, in particolare, quattro gruppi di beni:
- beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati oppure gestito attraverso specifici sensori e azionamenti;
- sistemi destinati a garantire la qualità e la sostenibilità dei processi;
- dispositivi finalizzati all’interazione uomo-macchina e al miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro secondo la logica “4.0”;
- beni strumentali destinati all’elaborazione, alla memorizzazione e alla trasmissione dei dati, purché funzionali alla trasformazione digitale dell’impresa.
Beni immateriali
Rientrano tra i beni agevolabili anche determinati beni immateriali, quali software, sistemi, soluzioni di system integration, piattaforme e applicazioni.
Tali beni sono individuati nell’Allegato V, già corrispondente all’Allegato B della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, e sono stati selezionati in quanto strettamente connessi ai processi aziendali riconducibili al paradigma Industria 4.0.
In particolare, è opportuno ricordare che:
- il bene immateriale non deve necessariamente essere riferito agli stessi beni materiali per i quali l’impresa ha beneficiato dell’iper ammortamento;
- l’agevolazione relativa ai beni immateriali è riconosciuta soltanto nel caso in cui l’impresa abbia già beneficiato della misura prevista per i beni materiali agevolabili.
Investimenti per autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili
Tra gli investimenti agevolabili rientrano anche i beni materiali nuovi strumentali all’attività d’impresa destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo.
In tale ambito possono essere ricomprese, tra le altre, le spese sostenute per:
- gruppi di generazione dell’energia elettrica;
- trasformatori collocati a monte dei punti di connessione alla rete elettrica;
- misuratori dell’energia elettrica funzionali agli impianti di produzione;
- impianti destinati alla produzione di energia termica, compresi i relativi sistemi di accumulo, purché il calore prodotto sia utilizzato esclusivamente come calore di processo e non sia ceduto a terzi;
- sistemi per l’elettrificazione dei consumi termici alimentati mediante energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata oppure certificata come proveniente da fonti rinnovabili;
- servizi ausiliari necessari al funzionamento degli impianti.
La disciplina mira quindi a sostenere non soltanto gli investimenti legati alla digitalizzazione e all’automazione dei processi produttivi, ma anche quelli finalizzati a migliorare l’efficienza energetica e ad aumentare il ricorso a fonti rinnovabili all’interno delle attività d’impresa.