Iperammortamento 2026: guida operativa

Introduzione

►La Legge di Bilancio 2026 ha reintrodotto l’iperammortamento in sostituzione dell’attuale credito di imposta 4.0 e 5.0: in pratica vengono aumentate le aliquote dei beni industria 4.0 anche se i tempi di godimento del beneficio, per le caratteristiche dell’ammortamento, saranno più lunghi.

►Da segnalare che “rientra” nell’iper ammortamento il software 4.0 che era stato escluso degli incentivi 4.0 nel 2025, così come i pannelli fotovoltaici e le FER, mentre la lista dei beni ammessi prevista dagli allegati A e B è stata revisionata.

►Il costo di acquisizione è maggiorato per gli investimenti effettuati dal 01 Gennaio 2026 fino al 30 settembre 2028, a condizione che entro il 31 dicembre 2027 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti pari al 20%.

►Anche le imprese che hanno avviato gli investimenti con ordini inviati nel 2025 potranno accedere all’incentivo, purché la consegna (o il passaggio di proprietà) sia avvenuta dopo l’1 gennaio 2026.

OPERATIVITA’: 5 comunicazioni al GSE

►Per l’accesso al beneficio l’impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici:

  1) comunicazione preventiva (ex-ante)

  2) comunicazione di conferma pagamento 20% entro 60gg dalla precedente

  3) comunicazione di completamento con perizie, attestazioni e certificazioni

  4) e 5) due comunicazioni aggiuntive: di conferma degli investimenti effettuati entro il        20 gennaio di ogni anno e del piano di ammortamento entro il 30 giugno successivo

►Per ogni comunicazione il GSE risponde entro 10 gg con una conferma o una richiesta di integrazione

►L’anno di riferimento sarà calcolato di conseguenza, cioè il singolo bene oggetto dell’investimento deve essere entrato in funzione entro il medesimo periodo d’imposta ed interconnesso al sistema informatico aziendale.

►Stessa logica anche per quanto riguarda i beni complessi: ogni singolo bene avrà come anno di riferimento quello dell’effettuazione, ma la fruizione sarà operativa solo al completamento del gruppo ed al suo collaudo, comprensivo di interconnessione.

►Sarà possibile iniziare a fruire dell’iperammortamento già dall’anno di competenza fiscale in cui viene completato e peritato l’investimento (massimale non superabile)

OPERATIVITA’: altre informazioni utili

►La cumulabilità con altri incentivi è «al netto delle sovvenzioni»: questo significa che, prima di calcolare la maggiorazione del 180%, il valore del bene deve essere decurtato dell’importo degli altri contributi ottenuti o richiesti.

►Per quanto riguarda il trattamento dei beni in leasing, anche chi ha acquisito i beni con locazione finanziaria dovrà seguire la procedura con le 5 comunicazioni, ma in quella di conferma (quella a 60 giorni dalla prima) non bisognerà dimostrare il pagamento di un acconto del 20%: l’impegno si intende infatti assolto con la stipula del contratto di leasing.

►L’eliminazione del vincolo Made in EU è valida solo per i beni strumentali previsti nell’Allegato IV e nell’Allegato V, ma non per i pannelli fotovoltaici, per i quali resta il vincolo di acquisire unicamente i pannelli presenti nel registro Enea sotto le lettere b) e c) (cioè a oggi solo i pannelli prodotti dall’italiana 3SUN).

►Il bene non può essere ceduto altrimenti si perde il totale vantaggio fiscale, a meno di sostituire il bene con uno di valore superiore.

►E’ necessaria sia una perizia tecnica asseverata che una certificazione contabile

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