Diagnosi Energetica: quando è obbligatoria?

La diagnosi energetica è una procedura applicabile a qualsiasi tipologia di edificio e ha l’obiettivo di individuare gli interventi più efficaci per ridurre i consumi energetici dell’immobile, intervenendo sia sugli impianti sia sull’involucro edilizio.

Attraverso la diagnosi è possibile analizzare diverse soluzioni di efficientamento e ordinarle secondo criteri di priorità, valutandone costi, benefici e tempi di ritorno dell’investimento. In questo modo è possibile individuare gli interventi economicamente più convenienti e definire una strategia di riqualificazione energetica consapevole.

La diagnosi energetica rappresenta quindi uno degli strumenti più importanti nell’ambito dell’analisi delle prestazioni energetiche degli edifici e, in diverse circostanze, costituisce anche un vero e proprio obbligo normativo.

A differenza dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE), che fornisce una fotografia convenzionale della qualità energetica dell’edificio e consente di confrontarlo con altri immobili, la diagnosi energetica analizza il comportamento reale del sistema edificio-impianto. Tiene infatti conto, tra gli altri fattori, dei consumi effettivi di combustibile o energia, delle condizioni climatiche reali, dell’occupazione e delle modalità di utilizzo degli ambienti.

Gli obblighi e i soggetti autorizzati alla redazione della diagnosi cambiano in funzione dell’ambito di applicazione.

Imprese

Il D.Lgs. 102/2014, che recepisce la Direttiva 2012/27/UE in materia di efficienza energetica, prevede l’obbligo di diagnosi energetica per determinate categorie di imprese.

Rientrano nell’obbligo:

  • le grandi imprese, ossia, secondo le indicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, le imprese che occupano più di 250 persone e il cui fatturato annuo supera 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo supera 43 milioni di euro;
  • le imprese a forte consumo di energia, individuate secondo quanto previsto dall’art. 2 del D.M. 5 aprile 2013, che presentano consumi energetici pari ad almeno 2,4 GWh, indipendentemente dalla fonte utilizzata, e un rapporto tra costo effettivo dell’energia impiegata e valore del fatturato non inferiore al 3%.

In questi casi la diagnosi energetica deve essere effettuata da soggetti certificati, quali:

  • ESCo certificate secondo la norma UNI CEI 11352;
  • auditor energetici;
  • Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati secondo la norma UNI CEI 11339.

Il D.Lgs. 102/2014 definisce infatti l’Esperto in Gestione dell’Energia come una persona fisica certificata secondo la UNI CEI 11339 da un organismo accreditato e, tra le diverse competenze, abilitata a svolgere diagnosi energetiche conformi alle norme della serie UNI CEI EN 16247.

Edifici pubblici e Pubbliche Amministrazioni

Il D.Lgs. 115/2008 prevede l’obbligo di diagnosi energetica per gli edifici pubblici o ad uso pubblico in determinate circostanze.

La diagnosi è richiesta, in particolare, in caso di:

  • ristrutturazione degli impianti termici;
  • interventi di ristrutturazione edilizia che interessino almeno il 15% della superficie esterna dell’involucro che racchiude il volume lordo riscaldato.

Per questa tipologia di interventi, la diagnosi energetica può essere redatta da un professionista abilitato, regolarmente iscritto al relativo Albo professionale.

Per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, l’Allegato 3 del decreto richiama le norme tecniche nazionali applicabili, tra cui la serie UNI/TS 11300 e le successive modificazioni.

Diagnosi energetica e CAM Edilizia

Un ulteriore obbligo deriva dal Decreto sui Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’edilizia del 23 giugno 2022.

Il decreto richiede la redazione della diagnosi energetica per:

  • progetti di ristrutturazione importante di primo livello;
  • progetti di ristrutturazione importante di secondo livello relativi a edifici con superficie utile di pavimento pari o superiore a 2.500 m².

In questo caso i requisiti relativi al soggetto incaricato sono più stringenti.

La diagnosi prevista dai CAM deve infatti essere elaborata:

  • da un Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) certificato secondo la norma UNI CEI 11339 da un organismo di valutazione della conformità;
  • oppure da una ESCo, cioè una società che fornisce servizi energetici.

Il criterio 2.4.1 del decreto stabilisce espressamente che la Relazione CAM debba comprendere una diagnosi energetica elaborata secondo le norme tecniche applicabili e redatta da uno dei soggetti qualificati sopra indicati.

Edifici residenziali

Il Decreto Requisiti Minimi del 26 giugno 2015, attuativo della Legge 90/2013, individua ulteriori casi nei quali è obbligatoria la redazione di una diagnosi energetica.

In particolare, il punto 5.3 prevede che, nel caso di ristrutturazione o nuova installazione di impianti termici con potenza termica nominale del generatore superiore a 100 kW, compreso il distacco da un impianto centralizzato, debba essere predisposta una diagnosi energetica dell’edificio.

L’analisi deve mettere a confronto diverse possibili soluzioni progettuali, tra cui:

  • impianto centralizzato con caldaia a condensazione, contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa;
  • impianto centralizzato con pompa di calore elettrica o a gas, con contabilizzazione e termoregolazione per singola unità abitativa;
  • eventuale integrazione degli impianti con sistemi solari termici;
  • impianto centralizzato di cogenerazione;
  • stazione di teleriscaldamento collegata a una rete efficiente, secondo la definizione del D.Lgs. 102/2014;
  • per gli edifici non residenziali, installazione di un sistema di gestione automatica degli edifici e degli impianti conforme al livello B della norma EN 15232.

L’elenco delle soluzioni riportato dal decreto non deve essere considerato esaustivo: la finalità della diagnosi è infatti quella di analizzare in maniera approfondita lo specifico sistema edificio-impianto e individuare le soluzioni tecnicamente ed economicamente più appropriate.

In questo caso la diagnosi energetica può essere predisposta da un professionista abilitato e iscritto al relativo Albo professionale.

Diagnosi energetica nei bandi PNRR

Anche numerosi bandi finanziati nell’ambito del PNRR prevedono la redazione di diagnosi energetiche, generalmente riferite alla situazione ante operam e post operam.

Quando previsto dal singolo bando, la diagnosi deve essere sottoscritta da un Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) certificato secondo la norma UNI CEI 11339 e iscritto a un Ordine professionale competente per materia.

È quindi fondamentale verificare attentamente le disposizioni dello specifico avviso o bando, poiché requisiti, contenuti della diagnosi e qualifiche richieste al professionista possono variare in funzione della misura di finanziamento.

Chi può redigere una diagnosi energetica?

In sintesi, non esiste un unico requisito professionale valido per tutte le diagnosi energetiche.

A seconda della normativa applicabile, il documento può essere redatto da:

  • un professionista abilitato e iscritto a un Albo professionale;
  • un Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) certificato secondo UNI CEI 11339;
  • una ESCo certificata secondo UNI CEI 11352;
  • negli ambiti previsti dalla normativa, un auditor energetico qualificato.

Prima di affidare l’incarico è pertanto necessario individuare con precisione la norma che rende obbligatoria la diagnosi, così da verificare sia i contenuti richiesti sia i requisiti professionali del soggetto incaricato.

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