Uno degli aspetti più rilevanti nell’ambito della determinazione del beneficio fiscale è il riferimento al costo di acquisizione. La RM 152/E/2017 stabilisce che il principio generale da adottare nella quantificazione del costo di acquisizione del bene materiale, consiste nel determinare il costo del bene in proprietà o in locazione finanziaria o costruito in economia o contratto d’appalto, al netto di eventuali contributi in conto impianti e al lordo di:
■ oneri accessori di diretta imputazione, come previsto dall’art. 110, comma 1, lett. b) Tuir;
■ attrezzature strettamente necessarie al funzionamento del bene e che ne costituiscono normale dotazione.
Al fine dell’individuazione dei criteri di corretta individuazione dei costi accessori d’acquisto si deve far riferimento al principio contabile Oic 16 “Immobilizzazione materiali” e comprendono, a titolo semplificativo per la voce “impianti e macchinari” le seguenti voci:
■ i costi di progettazione;
■ le spese di trasporto;
■ i costi di installazione e collaudo,
■ i costi di montaggio e posa in opera;
■ i costi di messa a punto.
Si ritiene possibile ammettere al beneficio dell’iper ammortamento solo i costi di pertinenza sostenuti per soddisfare il necessario fabbisogno della nuova macchina o impianto agevolabili. Si precisa, inoltre, che in tali situazioni, la perizia giurata o l’attestazione di conformità, nonché l’analisi tecnica, dovranno contenere anche la verifica della necessità dell’integrazione o della sostituzione effettuata in relazione all’impianto di servizio e l’indicazione della procedura di calcolo seguita per la determinazione della quota di costo proporzionalmente riferibile agli investimenti iper ammortizzabili (Circ.23 maggio 2018, n. 177355 del MISE).